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06 ago 0
MISURA 311 ? DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA? NON AGRICOLE ;
AZIONE 5 – INVESTIMENTI FUNZIONALI ALLA PRODUZIONE E ALLA VENDITA AI SOGGETTI GESTORI DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.
CAMPO DI APPLICAZIONE | Il sostegno è previsto per investimenti funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia ai soggetti gestori del servizio elettrico. I suddetti impianti, di potenza nominale non superiore a 0,65 MW. |
SOGGETTI BENEFICIARI | I soggetti beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agricoli in forma singola o associata. Le attività svolte dai soggetti richiedenti, devono essere esclusivamente le attività agricole ricomprese nella categoria principale A della classificazione ISTAT ATECO 2007 e le attività connesse alle attività agricole. |
IMPIANTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO | il sostegno per la realizzazione di nuovi impianti e acquisto di attrezzature per la produzione e la vendita di energia solare e/o da eolico, limitati ad una potenza elettrica nominale complessiva di 0,65 MW. I suddetti impianti, dovranno avere le seguenti caratteristiche: Eolico :Impianti di minieolico ossia con aereo generatori di potenza compresa tra i 3 kw e i 200 kw. Solare : 1)Impianti di fotovoltaico da sovrapporre alla copertura di serre già esistenti 2)Impianti di fotovoltaico realizzato su un edificio dell?azienda agricola |
SPESE AMMISSIBILI | ü Sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per la realizzazione di nuovi impianti e acquisto di attrezzature per la produzione e la vendita di energia solare e/o da eolico, limitati ad una potenza elettrica nominale complessiva di 0,65 MW; ü Le spese per l?allaccio dell?impianto alla rete elettrica non sono comprese nelle spese ammissibili; ü Sono finanziabili le seguenti spese generali: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nella misura massima del 10% del costo totale dell?investimento; |
INTENSITA? DELL?AIUTO | Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammessa ai benefici. |