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09 giu 0
Soggetti beneficiari
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A. Organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
B. Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma; C. Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.61 del 8 aprile 2010 e le loro associazioni e federazioni; D. Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005; E. Produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’articolo 5 del regolamento, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati; F. Enti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; G. Associazioni temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti; H. Consorzi e le associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari I. Le reti d’impresa |
Rappresentatività del beneficiario | |
Prodotti
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La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione d’origine protetta, i vini ad indicazione geografica, nonché i vini spumante aromatici di qualità
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Azioni ammissibili
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Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi
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Entità del sostegno
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L’importo dell’aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.
Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un minimo per paese terzo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 1.000.000,00 |
Termine presentazione delle domande | Le domande devono pervenire entro ed non oltre le ore 15,00 del giorno 30 giugno 2016 a pena esclusione. |