FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA CAPO III:INTERVENTI A FAVORE DELLA PUBBLICA AMINISTRAZIONE

  • 19 mar 0
 

SOGGETTI BENEFICIARI

 

Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere  concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata

 

 

 

TIPOLOGIE

AGEVOLAZIONI

CONCESSE

 Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere  concesse a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: ·         di miglioramento dell’efficienza energetica  dei  servizi  e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; ·         di miglioramento dell’efficienza energetica degli  edifici  di proprieta’ della Pubblica Amministrazione; ·         di  miglioramento  dell’efficienza  energetica  degli  edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo  all’edilizia popolare 
 

FORMA E INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

 

 Le agevolazioni sono concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di  finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata  massima  di  15  anni  oltre  a  un  periodo  di  utilizzo  e preammortamento commisurato  alla  durata  dello  specifico  progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore  atre anni. Le agevolazioni non superano il 60% dei  costi agevolabili,  ad  eccezione  delle  agevolazioni  concesse  per   gli interventi  di   miglioramento   dell’efficienza   energetica   delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica, che  non superano l’80% dei costi agevolabili. I finanziamenti agevolati sono   concessi   da   un    minimo    di    euro    150.000,00 (centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni) rispettando le seguenti condizioni:a)  la  Pubblica  amministrazione  deve  garantire  la  copertura finanziaria del progetto di  investimento  apportando  un  contributo finanziario, anche  per  mezzo  di  altri  incentivi  pubblici,  pari all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili ai  sensi  del presente decreto; b)  il  finanziamento  agevolato  e’  restituito  dalla  Pubblica amministrazione beneficiaria secondo un piano di ammortamento a  rate semestrali costanti  posticipate  scadenti  il  31  maggio  e  il  30 novembre di ogni anno 
Condividi:

  Archivio