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19 mar 0
SOGGETTI BENEFICIARI |
Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata |
TIPOLOGIE AGEVOLAZIONI CONCESSE |
Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: · di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; · di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprieta’ della Pubblica Amministrazione; · di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare |
FORMA E INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
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Le agevolazioni sono concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore atre anni. Le agevolazioni non superano il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica, che non superano l’80% dei costi agevolabili. I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni) rispettando le seguenti condizioni:a) la Pubblica amministrazione deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario, anche per mezzo di altri incentivi pubblici, pari all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili ai sensi del presente decreto; b) il finanziamento agevolato e’ restituito dalla Pubblica amministrazione beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno |