INFORMATIVA NUOVA MARCORA – SOSTEGNO ALLE SOCIETA’ COOPERATIVE

  • 23 apr 0

La misura, nota come “Nuova Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le società cooperative:

  1. regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
  2. che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà
  3. operanti in tutti i settori produttivi

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

  1. Iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisizione degli attivi materiali e immateriali rientranti nelle seguenti categorie:

– costruzione, acquisizione e ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto dell’iniziativa. Le spese relative all’acquisizione del suolo aziendale sono ammissibili in misura non superiore al 10% degli investimenti ammissibili;

– macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;

– acquisto o sviluppo di programmi informatici, licenze d’uso, diritti d’autore, brevetti e marchi commerciali.

  1. Iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di esenzione agricoltura dirette all’acquisizione di attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e) spese per investimenti non produttivi legati agli adempimenti degli impegni agro-climaticoambientali;

f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 6, lettera f) del Regolamento;

g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;

h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

3. Iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione agricoltura dirette alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

4. Iniziative ai sensi del Regolamento de minimis pesca dirette alla realizzazione di programmi di investimento

le agevolazioni non possono essere concesse qualora l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati e nei seguenti casi:

a) aiuti per l’acquisto di pescherecci;

b) aiuti per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

c) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

d) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l’importazione di pescherecci;

e) aiuti a favore dell’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;

f) aiuti alle attività di pesca sperimentale;

g) aiuti al trasferimento di proprietà di un’impresa;

h) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

I finanziamenti agevolati:

  • hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
  • sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  • sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
  • nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
  • sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate a partire dal 23 aprile 2021

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