Informativa OCM – Promozione Paesi Terzi 2016 – REGIONE PUGLIA

  • 09 giu 0

 

Soggetti beneficiari

 

A.      Organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

B.      Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;

C.      Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.61 del 8 aprile 2010 e le loro associazioni e federazioni;

D.      Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;

E.       Produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’articolo 5 del regolamento, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

F.       Enti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;

G.     Associazioni temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

H.      Consorzi e le associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari

I.        Le reti d’impresa

Rappresentatività del beneficiario  
Prodotti

 

 

 

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione d’origine protetta, i vini ad indicazione geografica, nonché i vini spumante aromatici di qualità

 

 

 

Azioni ammissibili

 

Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi

  • azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
  • partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
  • studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.

 

Entità del sostegno

 

L’importo dell’aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.

Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un minimo per paese terzo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 1.000.000,00

Termine presentazione delle domande Le domande devono pervenire entro ed non oltre le ore 15,00 del giorno 30 giugno 2016 a pena esclusione.
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