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29 apr 0
E’ stato pubblicato un decreto di modifica dei Contratti di Sviluppo che prevede una nuova tipologia la quale riguarda programmi che prevedono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli congiuntamente ad investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Gli investimenti funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono rispettare i seguenti limiti dimensionali:
– investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro;
– investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro;
– investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto è pari al 50%.
Non sono invece previsti limiti minimi per gli investimenti turistici.
Gli investimenti relativi all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, tuttavia, deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza, anche con riferimento agli effetti economici derivanti complessivamente dalle diverse componenti del programma di investimento.