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03 mar 0
La misura è riconosciuta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo.
Possono accedere al contributo tutte le imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 01 gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato, di cui, il valore dei soli terreni non può superare il 10% del valore complessivo.
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ai 50.000 euro.
L’agevolazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per accedere al contributo, i soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025; con la Comunicazione possono essere indicati anche:
- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
- e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, a pena di decadenza dai benefici goduti.
Il credito di imposta non è cumulabile con gli aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili; mentre è cumulabile:
- Con altri aiuti di Stato, purchè le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del presente decreto
- Nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato.