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04 dic 0
Soggetti beneficiari<br>
Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.<br><br>
I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:<br>
a.essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;<br>
b.essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;<br>
c.essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;<br>
d.non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;<br>
e.operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;<br>
f.non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;<br>
g.aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;<br>
h.non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;<br>
i.essere in regime di contabilità ordinaria.<br><br>
Costi ammissibili per investimenti in fonti energetiche rinnovabili<br>
I costi ammissibili, da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono limitati ai sovraccosti rispetto ai costi necessari alla realizzazione di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.<br>
Non sono comunque ammissibili gli aiuti per la produzione di biocarburante<br>
Costi ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione<br>
Gli aiuti a favore della cogenerazione sono ammissibili se destinati:<br>
alla costruzione di nuove unità nella cogenerazione che permettano di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE;<br>
al miglioramento di unità di cogenerazione esistenti o alla conversione di impianti di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.<br><br>
Tipologie di Investimento ammissibili<br>
Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono imprese che realizzano investimenti per la tutela ambientale ed esattamente;<br>
– misure di risparmio energetico<br>
– produzione di energia da fonti rinnovabili<br>
– cogenerazione ad alto rendimento<br>
Intesita’ d’aiuto<br>
L’intensità del contributo, in conto capitale, non potrà superare:<br>
per gli investimenti in risparmio energetico:<br>
– il 25% per le medie imprese;<br>
– il 35% per le piccole imprese;<br>
per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili e a favore della cogenerazione:
– il 50% per le medie imprese;<br>
– il 60% per le piccole imprese.<br>
L’agevolazione massima per azienda non potrà essere superiore a 7,5 milioni di euro.<br>
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso di prossima pubblicazione.