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15 ott 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
AGEVOLAZIONI PER RETI DI IMPRESE
FINALITA’
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Realizzazione di nuovi investimenti, compresi in un PROGRAMMA COMUNE DI RETE, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera
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SOGGETTI BENEFICIARI |
Singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:
che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; che siano piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I;
Le aggregazioni devono essere formate, pena l’inammissibilità, da più imprese tra loro indipendenti;
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INVESTIMENTI AGEVOLABILI E MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA |
Sono agevolabili le spese sostenute per nuovi investimenti, compresi in unprogramma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera:
costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto; costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature; coti per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; costi di ricerca e sperimentazione; costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; costi per la formazione dei titolari d’azienda; costi per la promozione sul territorio nazionale e sui ercati internazionali dei prodotti della filiera; costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete;
l’agevolazione è concessa esclusivamente nei limiti del DE MINIMIS
sono ammissibili all’agevolazione i nuovi investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due anni successivi
il credito d’imposta compete in funzione dell’attività prevalenteeffettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensionidell’impresa:
nella misura del 40% e nel limite di €400.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione, e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegati I; nella misura del 40% e nel limite di €200.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese operanti in settori diversi da quelli riportati nell’Allegati I e per le imprese diverse dalle piccole e medie; (soggetto DE MINIMIS) nella misura del 40% e nel limite di €15.000,00 nell’arco dei tre esercizi finanziari per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese e che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; (soggetto DE MINIMIS nel settore agricolo) nella misura del 40% e nel limite di €30.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotti della pesca e dell’acquacoltura (soggetto a DE MINIMIS del settore della pesca e dell’acquacoltura); nella misura del 40% e nel limite di €200.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese operanti nella produzione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I (soggetto a DE MINIMIS); nella misura del 20% e del 10% e nel limite di €400.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei tre periodi, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I.
le spese devono essere EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista (commercialista)
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PROCEDURA DI RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE |
Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione dell’investimento, le imprese partecipanti al contratto di rete, tramite l’impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche; nella domanda presentata dal legale rappresentante dell’impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, sono specificati i dati aziendali di ciascuna impresa, le spese effettivamente sostenute da ciascuna impresa, e la DSAN relativa ad eventuali altri aiuti DE MINIMIS fruiti. Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica dei requisiti; il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo deel credito concesso;
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA |
L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto all’impresa, è indicato da ciascuna impresa nella propria dichiarazione dei redditi;
il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione; il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato, ne con altre misure di sostegno dell’Unione Europea
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